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Le Sezioni Unite sulla prescrizione in Cassazione prevista dalla normativa emergenziale; Depositata il 10 febbraio 2021

Questo l’importante (e verrebbe da dire “ovvio”) principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite Sanna n. 5292/21, ricognitivo della chiara littera legis, messa invece in discussione da un orientamento che ne sviliva il significato letterale della disposizione sulla sospensione della prescrizione nella fase del giudizio di legittimità estendendolo anche ai ricorsi pendenti in Cassazione anche se pervenuti prima del 9 marzo 2020.

Il caso di specie… Il fatto portato dinanzi alla Suprema Corte vedeva un soggetto condannato in prime cure alla pena dell’ammenda per la contravvenzione del porto di coltello a serramanico. Avverso tale pronuncia, l’imputato non potendo proporre appello (vista la condanna alla sola ammenda), presentava ricorso per cassazione che, visto l’avvicinarsi della prescrizione (il reato, consumato il 18 aprile 2015, si sarebbe prescritto il 18 aprile 2020), veniva fissato alla Prima sezione di legittimità per l’udienza del 20 marzo 2020.

Scoppiata l’emergenza Coronavirus, l’udienza veniva rinviata prima all’udienza del 4 maggio 2020 e poi a quella del 22 settembre 2020. Nelle more il ricorso veniva restituito il 17 luglio 2020 all’ufficio preliminare dei ricorsi della prima sezione per il nuovo calcolo della prescrizione. La stessa prima sezione, ravvisando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sull’esatta portata dell’art. 83 comma 3-bis del decreto Cura Italia n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 70 del 2020, chiedeva l’intervento delle Sezioni Unite.

… e la disposizione sotto la lente del Supremo Collegio. Nell’ambito del groviglio di norme per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, oltre alle disposizioni che hanno disposto la sospensione della prescrizione dal 9 marzo all’11 maggio 2020, si segnala la disposizione sulla cui interpretazione si è rapidamente formato un contrasto all’interno del Giudice di legittimità, la quale prevede che «nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti nella cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell’udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020».

Bisognava capire se il ricorso del quale si discute, pervenuto in cancelleria delle Corte prima del 9 marzo 2020 (per l’esattezza il 23 gennaio 2020) ricadeva sotto l’ombrello della nuova disposizione.

Il contrasto in seno alle Sezioni semplici. Un primo orientamento, aperto dalla sentenza Lungaro (Sez. V, n. 25222 del 2020) ha ritenuto che la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimità, prevista dall’art. 83, comma 3-bis si applica ove sussistono ‘congiuntamente’ le condizioni per cui il procedimento sia pervenuto nella cancelleria della Cassazione nel periodo tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 e sia rimasto pendente nel medesimo periodo in quanto non ancora definito. Ad analoghe conclusioni sono giunte le sentenze Pianeta (Sez. III, n. 25808 del 2020, in quanto il requisito della “pervenienza” non può che assumere un proprio rilievo autonomo rispetto a quello della “pendenza”, pena una evidente interpretatio abrogans del primo) e Aloi (Sez. V, n. 26215 del 2020, richiamando nella direzione ermeneutica proposta, oltre al dato testuale, la natura speciale e di sfavore della disposizione, insuscettibile di interpretazioni estensive o addirittura analogiche).

Il contrapposto orientamento. Altre decisioni di legittimità invece hanno dato una lettura dell’art. 83 comma 3-bis recependo in maniera implicita la tesi secondo cui il requisito della “pendenza” deve coesistere con quello della “pervenienza” entro il periodo emergenziale (ex multis, Sez. V n. 29967 del 2020 La Vigna; Sez. II, n. 26590 del 2020, Capiniti).

Le Sezioni Unite accolgono il primo orientamento. Il Massimo Consesso chiudono le porte a quest’ultimo orientamento, accogliendo il primo e tracciano una soluzione ermeneutica che si inquadra nella chiara cornice letterale, escludendo in primo luogo che il testo si presti a letture diverse. È infatti inequivocabile l’art. 83 comma 3-bis del Cura Italia nel cumulare il requisito della pendenza del procedimento a quello dell’essere lo stesso pervenuto nella cancelleria della Corte di cassazione tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020. Pertanto il termine “pervenuti” non identifica una diversa classe di procedimenti, autonoma rispetto a quella dei “pendenti”, ma concorre con tale ultimo aggettivo alla selezione dei procedimenti assoggettati alla speciale disciplina del comma 3-bis dell’art. 83.

Tali conclusioni trovano conferma anche percorrendo il binario sistemico. Invero, l’ottica di ricercare un ragionevole bilanciamento tra le misure introdotte per contenere l’impatto dell’emergenza pandemica ed il sacrificio dei diritti individuali in materia penale, ha portato il legislatore d’urgenza a contenere la sospensione della prescrizione in periodi ragionevolmente brevi e predefiniti, sottraendo la sua durata alla discrezionalità organizzativa dei singoli uffici giudiziari.

La lettura estensiva (anche ai ricorsi pervenuti prima del 9 marzo 2020) sarebbe irragionevole. Le Sezioni Unite rilevano che sarebbe irragionevole estendere la sospensione del decorso prescrizionale anche ai gravami giunti in cassazione prima del 9 marzo 2020, in quanto l’intervento normativo è volto a paralizzare la prescrizione solo per il tempo corrispondente all’effettiva impossibilità di procedere alla trattazione.

L’art. 83 comma 3-bis risponde invece all’esigenza di contenere gli effetti delle misure adottate per arginare l’emergenza da Covid-19 sui procedimenti pervenuti alla Cassazione successivamente al loro dispiegamento. Infatti le udienze per quelli incardinate precedentemente ed ancora pendenti sono state fissate entro il 30 giugno 2020 ovvero nei mesi successivi. L’esigenza di procedere con ragionevole tempestività ad una nuova fissazione delle udienze rinviate e di consentire comunque la trattazione delle altre nelle date originariamente individuata ha evidenziato la concreta impossibilità di un’altrettanto tempestiva fissazione dei ricorsi sopravvenuti, per i quali ultimi possa divenire inevitabile il maturare della prescrizione nei procedimenti sopravvenuti dopo il 9 marzo 2020.

Alla luce dei principi affermati, la Suprema Corte ha escluso che possa assumere rilevanza nel ricorso de quo il disposto dell’art. 83 comma 3-bis posto che lo stesso è pervenuto nella cancelleria della Corte il 23 gennaio 2020. La prescrizione è maturata quindi il 18 aprile 2020.

Difetto di coordinamento con il recente dictum “salva prescrizione Covid” della Consulta? Com’è noto, nel respingere i dubbi di legittimità costituzionale, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 278 del 2020, ha salvato le norme sulla sospensione dei termini di prescrizione previsti in generale da tutti i commi dell’art. 83 del decreto Cura Italia. L’odierna pronuncia delle Sezioni Unite non riguarda la riferibilità della sospensione della prescrizione ai procedimenti per fatti commessi prima del decreto legge n. 18 del 2020 – questione risolta come sappiamo dalla Corte costituzionale – bensì il novero dei procedimenti interessati dalla causa sospensiva e la durata della sospensione stessa. Tuttavia, confrontando le due decisioni, sembra che la Consulta, diversamente dalle Sezioni Unite, abbia inteso il periodo di sospensione come relativo a tutti i procedimenti interessati dalla sospensione dei termini – compresi pertanto quelli la cui udienza non era stata fissata nel periodo considerato – e altresì come unitario, pari cioè a 64 giorni decorrenti dal 9 marzo 2020.

Si rischia pertanto una diversità di disciplina dei casi in cui opera la sospensione della prescrizione a seconda della fase processuale nella quale ci troviamo – in quanto in Cassazione, a differenza degli altri gradi di giudizio, la sospensione opera, come afferma il dato normativo adesso chiarito dalle Sezioni Unite, “solo” se il ricorso è prevenuto nella finestra temporale che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020 – che solo i successivi sviluppi giurisprudenziali potranno chiarire.