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Vaccinazioni COVID: niente richiamo per coloro che abbiano abusivamente ricevuto la prima dose; Depositata il 13 febbraio 2021

Sul tema il TAR Catania con il decreto n. 102/21 del 13 febbraio.

L’Assessorato della Salute della Regione Sicilia aveva adottato un provvedimento con cui veniva disposta la sospensione della somministrazione della seconda dose del vaccino anti-COVID per tutti i soggetti che, pur non avendone avuto il diritto, hanno comunque avuto accesso alla prima dose. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al TAR per ottenerne l’annullamento invocando la «declaratoria dell’obbligo dell’Azienda sanitaria intimata di somministrare la seconda dose di vaccino entro la data del 17/2/2021, assumendo (ma non fornendo alcun principio di prova) che, in mancanza, potrebbero verificarsi effetti gravemente dannosi per la loro salute, da un lato, per il mancato completamento del ciclo vaccinale e, dall’altro lato, per il rischio di essere nuovamente sottoposti ad un nuovo ciclo vaccinale composto da altre due dosi».

Il TAR, rigettando il ricorso, ha sottolineato come non sussistano evidenze scientifiche di «eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose, se non quello della possibile inefficacia del vaccino, effetto che riporterebbe i ricorrenti alla situazione quo ante a quella determinata dall’aver avuto accesso alla prima dose, pur non avendone diritto».
Inoltre, in riferimento al secondo profilo sottolineato dai ricorrenti, «il danno paventato è allo stato meramente ipotetico, non essendo dato sapere se e quando i ricorrenti saranno convocati per la somministrazione del vaccino nel rispetto delle previsioni del Piano strategico e non essendosi alcuna evidenza scientifica che l’effetto della prima dose vaccinale possa perdurare nel tempo, tenuto conto anche che nelle informazioni relative all’utilizzo del farmaco (pubblicate sul sito dell’EMA), addirittura in caso di sovradosaggio, non sono state indicate reazioni avverse».

In conclusione, ritenendo che nel bilanciamento degli interessi rilevanti non prevale quello del risparmio di spesa come sostenuto dai ricorrenti, ma quello di garantire il regolare proseguimento della campagna vaccinale per gli aventi diritto dall’altro, il TAR ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche.