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Dubbi di legittimità costituzionale sulla liberazione anticipata. L’inammissibilità delle questioni salva l’istituto; Depositata l’11 febbraio 2021

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 27, comma 3, della Cost. dal tribunale di sorveglianza di Bologna con ordinanza del 22 ottobre 2019, n. 26, nella parte in cui non prevede che la revoca della liberazione anticipata possa essere disposta, oltre che per la sopravvenuta condanna per un delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione, successivamente alla concessione del beneficio, anche nei casi di sopravvenuta assoluzione e di contestuale applicazione di una misura di sicurezza ex art. 115 c.p.

I Giudici delle leggi hanno motivato tale decisione nei seguenti termini: “La disciplina della liberazione anticipata è istituto del diritto penitenziario riconducibile alla dimensione sostanziale del trattamento punitivo, poiché incide direttamente sulla durata della pena detentiva, e la riduce in misura rilevante, comportando un’anticipata scarcerazione del condannato ammesso ad avvalersene. La stessa conclusione vale con riferimento alla disciplina della revoca del beneficio, che, finanche dopo l’effettiva liberazione, può trasformare in un prolungamento dell’esecuzione carceraria la condizione di libertà conseguita, in precedenza, mediante la concessione del beneficio stesso. Mentre sarebbe concepibile un intervento legislativo volto ad ampliare il novero dei casi di revoca della liberazione anticipata – salvi i limiti imposti allo stesso legislatore dal divieto di applicazione retroattiva di una disposizione con effetti deteriori sul trattamento punitivo – altrettanto non può dirsi per l’intervento additivo di questa Corte, che l’ordinanza di rimessione in esame sollecita”.