sentenza n. 16492/2021
La costituzione di parte civile non perde la sua validità nel caso in cui a proporre appello contro l’assoluzione sia solo il procuratore o la parte offesa. E non perdono il loro valore le deduzioni fatte in primo grado. Con la sentenza n. 16492/2021 la Cassazione penale pur respingendo il ricorso tanto degli imputati quanto quelli della persona offesa e delle parti civili non appellanti ha avuto modo di chiarire la portata dell’efficacia della costituzione della parte civile nel processo penale. Sul punto, come si legge in sentenza, sono emersi due orientamenti diversi che la Cassazione definisce però in apparente contrasto.
L’affermazione chiara fatta dai giudici di legittimità è che, in base al principio di immanenza della costituzione nel processo, la sua effettività venga meno solo se la parte civile espressamente vi rinunci o la revochi. Ma la legittimazione a proporre ricorso per cassazione per la parte civile non appellante si limita alla proposizione di questioni di diritto rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo e/o di pura legittimità o di puro diritto insorte dopo la decisione di secondo grado a causa di ius superveniens o di interventi della Corte costituzionale.
Infine, chiarIsce la Cassazione che la mancata impugnazione della sentenza di assoluzione di primo grado non equivale a rinuncia alla costituzione della parte civile nel processo. Nella sostanza però il ricorso per cassazione di chi non ha fatto appello incontra gli stessi limiti di chi ricorrente porta questioni di diritto o di fatto non svolte in sede di appello: non può avvvalersi dei motivi dedotti dalle altre parti del processo. Non scatta alcun effetto devolutivo a integrazione della propria mancata deduzione.