Avvocati Penalisti

Insoddisfatta la richiesta del difensore di accesso agli atti: la misura cautelare è illegittima? Depositata l’8 febbraio 2021

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4922/21, depositata l’8 febbraio.

Il Tribunale di Catanzaro rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di un soggetto indagato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Il difensore ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l’illegittimità della pronuncia per aver trascurato la nullità dell’ordinanza del GIP di applicazione della suddetta misura. Ricostruendo la vicenda processuale, l’avvocato afferma di aver inoltrato via PEC all’ufficio del GIP la richiesta per poter visionare ed estrarre copia degli atti posti a supporto della richiesta di applicazione della misura cautelare. La cancelleria invitava quindi il difensore a recarsi di persona per visionare il fascicolo le cui copie venivano rilasciate solo parzialmente qualche giorno dopo. La difesa reiterava dunque la richiesta per le residue copie all’ufficio della Procura che però la respingeva affermando che la richiesta di visione e estrazione di copie doveva essere effettuata presso la cancelleria.
Secondo il ricorrente tale modus operandi avrebbe leso il diritto di difesa.

Il ricorso si rivela inammissibile.
Il Collegio ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza, l’illegittima compressione del diritto di difesa per il rifiuto o l’ingiustificato ritardo del PM nel rilascio di copie di atti al difensore configura una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. (cfr. Cass.Pen. n. 54267/17).
Inoltre è stato chiarito che, posto che il procedimento di riesame è finalizzato alla verifica dei presupposti di adozione del provvedimento cautelare e non di quelli incidenti sulla sua persistenza, non è possibile dedurre con tale mezzo di impugnazione la successiva perdita di efficacia della misura per mancanza o invalidità di successivi adempimenti.
Inoltre, il difensore avrebbe dovuto specificare il pregiudizio che gli sia derivato dal mancato rilascio integrale delle copie richieste. In conclusione, risultando le doglianze proposte generiche, la Corte non può che dichiarare inammissibile il ricorso.