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Deve sempre essere notificata al difensore l’ordinanza che decide in merito alla liberazione anticipata

(Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza n. 12581/21; depositata il 1° aprile)

L’ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69bis comma 1 ord. pen.) deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, legittimato a proporre reclamo. Quest’ultimo è soggetto alla disciplina generale dell’impugnazione