Cass. pen., Sez. II, 22 gennaio 2021 (dep. 23 marzo 2021), n. 11165
Con ordinanza del 29/06/2020, il Tribunale di Torino, adito con appello ex art. 310 c.p.p., ha parzialmente riformato l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Torino, con la quale erano state rigettate le istanze di declaratoria della perdita di efficacia (ovvero, in subordine, di sostituzione) della misura custodiale in carcere, formulate nell’interesse di H.M., in relazione all’ordinanza applicativa della predetta misura emessa nei suoi confronti in data 05/05/2020 (eseguita il 04/06/2020) dal G.i.p. del predetto Tribunale, in relazione ai reati di cui ai capi A), C), D), I), O) della rubrica.
In particolare, il Tribunale ha rigettato la prima istanza escludendo che fosse decorso il termine di fase, pur dopo la retrodatazione dei termini al 13/01/2020 (data in cui aveva avuto inizio l’esecuzione di altro titolo cautelare per altri fatti connessi) disposta ai sensi dell’art. 297 c.p.p., comma 3, ritenendo operativa la sospensione dei termini di cui al D.L. n. 18 del 2020, art. 83; ha invece accolto la richiesta subordinata di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari.
Ricorre per cassazione l’ H., a mezzo del proprio difensore, deducendo:
Violazione del D.L. n. 18, art. 83 (convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020) e 303 c.p.p. Dopo aver ricostruito la vicenda processuale e l’evolversi della normativa emergenziale introdotta per il contrasto del COVID-19, il ricorrente censura l’interpretazione accolta dal Tribunale in ordine agli effetti della richiesta di procedere di cui all’art. 83, comma 3 secondo cui tali effetti decorrerebbero esclusivamente a far data dalla richiesta medesima (nel caso di specie, dal 16/04/2020), senza coprire l’intero periodo dal 9 marzo all’I 1 maggio individuato dal predetto articolo (periodo che anzi dovrebbe partire dal 17 marzo, onde evitare applicazioni retroattive dell’art. 83, comma 4).