Avvocati Penalisti

L’idem factum sussiste solo in caso di coincidenza concreta tra tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie criminose

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 20859/21; depositata il 26 maggio)

«Il divieto di bis in idem deve fondarsi su una concezione naturalistica del fatto, la cui indagine non deve limitarsi alla sola azione od omissione. Il fatto, dunque, è da considerarsi il medesimo solo se si riscontra la coincidenza della triade fenomenica tra “condotta-nesso causale-evento”. Ne deriva, allora, che la ricerca dell’idem factum non può pretermettere nessuno degli elementi costitutivi del fatto, da valutarsi in concreto e non in astratto».