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La notifica del decreto penale di condanna all’avvocato domiciliatario non dimostra l’effettiva conoscenza in capo all’imputato; Depositata il 23 febbraio 2021

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6900/21, depositata il 23 febbraio accogliendo il ricorso avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Taranto con cui era stata rigettata l’istanza di restituzione nel termine per l’opposizione ad un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. La difesa ha lamentato la violazione degli art. 462 e 175 c.p.p. non essendo stata fornita la prova dell’effettiva conoscenza del provvedimento. Nonostante la regolarità formale della notifica all’avvocato domiciliatario, il giudice avrebbe dovuto verificare la concreta conoscenza dell’atto essendosi interrotti i rapporti di fiducia tra il legale e l’imputato.

L’art. 175, comma 2, c.p.p. prevede che il destinatario del decreto penale di condanna che non abbia avuto conoscenza effettiva del provvedimento, può essere restituito nel termine per impugnare. Sul tema la giurisprudenza ha chiarito che in tal caso l’istante ha l’onere di allegazione, ma non di prova, delle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento. In tal caso il giudice è tenuto a verificare tale circostanza disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui un’incertezza su tale conoscenza.
In altre parole, la mera regolarità formale della notifica non può essere di per sé la dimostrazione della conoscenza del giudizio e il giudice non può rifiutare al restituzione nel termine, salvo che sussista in atti la prova positiva, anche indiziaria, dell’effettiva conoscenza del provvedimento di condanna da parte dell’imputato.
In conclusione, la Corte rileva d’ufficio l’intervenuta causa estintiva del reato essendo spirato il termine di prescrizione e annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e il decreto penale di condanna.