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Autoriciclaggio: l’accertamento ex ante della concreta idoneità dissimulatoria della condotta tipica è condicio sine qua non per la configurabilità della fattispecie

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 14402/21; depositata il 16 aprile)

La valutazione giudiziale circa la concreta capacità dissimulatoria della condotta punibile a titolo di autoriciclaggio deve essere effettuata sulla scorta di un criterio di idoneità ex ante: il Giudice deve, cioè, collocarsi al momento del compimento della condotta e verificare, sulla base degli elementi di fatto di cui dispone, se in quel momento l’attività posta in essere avesse una idoneità dissimulatoria, e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita.