Avvocati Penalisti

I limiti specifici della posizione di garanzia del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 24915/21; depositata il 30 giugno)

Il coordinatore per l’esecuzione ha una posizione di garanzia che non va confusa con quella del datore di lavoro. Egli ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).