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In sede di esecuzione può essere richiesto il riconoscimento della continuazione, anche se non rilevata dal giudice della cognizione

(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 9896/21; depositata il 12 marzo)

Il mancato riconoscimento di ufficio, da parte del Giudice della cognizione, della continuazione così detta esterna non costituisce giudicato negativo implicito sul punto, che quindi può formare oggetto di richiesta ai sensi dell’art. 671 c.p.p.. Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 671 c.p.p., la mancata proposizione, nel giudizio di cognizione, di analoga richiesta di continuazione non ne costituisce indicatore negativo.